Aiuti straordinari al comparto zootecnico: ecco come ottenerli
Il giorno 9 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 8 luglio 2022 per sostenere le aziende zootecniche a seguito del conflitto in Ucraina, e contestualmente sono state presentate le Istruzioni Operative Agea n .78 con tutti i dettagli per ottenere gli aiuti previsti.
Per i ruminanti gli interventi stabiliti riguardano le seguenti filiere: vitelli, bovini di razze autoctone e ovicaprini.
La domanda di aiuto può essere presentata dal 28 settembre 2022 entro e non oltre il 14 ottobre 2022 ed è possibile ottenere un acconto pari all’80% del contributo riconosciuto.
Il 9 settembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 8 luglio 2022 “Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina” emanato al fine di sostenere alcuni settori del comparto zootecnico maggiormente colpiti dall’aumento dei costi di materie prime, dal caro energia e dalle conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina, con l’obiettivo di favorire metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, del clima e del benessere animale (leggi anche “MiPAAF: firmato decreto da 144 mln per aiuti straordinari a comparto zootecnico“).
I beneficiari del sostegno risultano essere gli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, i quali:
- abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della domanda unica 2021;
- abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell’anno 2021;
- abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca dati nazionale (BDN) dell’Anagrafe bovina al 31 marzo 2022.
Il ristoro da attribuire a ogni singolo beneficiario è riferito al numero di capi ammissibili nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico previste per la campagna 2021, e l’importo risulta integrato, per gli interventi specifici di aiuto accoppiato zootecnico, dai seguenti (riportati nell’allegato «A» del suddetto decreto):
Il sostegno verrà erogato dagli Organismi pagatori territorialmente competenti per la domanda unica dell’agricoltore, secondo le modalità definite da AGEA Coordinamento, che sono state pubblicate lo stesso 9 settembre 2022 tramite le Istruzioni Operative n. 78 del 9 settembre 2022.
In particolare tale documento definisce:
- le condizioni per la concessione dell’aiuto;
- le attività obbligatorie del beneficiario;
- la determinazione dell’aiuto;
- la modalità di richiesta dell’aiuto;
- i termini di presentazione;
- l’erogazione degli aiuti;
- i controlli;
- le comunicazioni;
- le modalità di pagamento.
Riportiamo di seguito le principali informazioni, rimandando per i dettagli alla consultazione del testo completo disponibile cliccando qui.
Gli importi messi a disposizione per le filiere di nostro interesse sono:
- filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 4 milioni di euro;
- filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistemi di Qualità Nazionale (SQN) o in Sistemi di qualità di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di Indicazione Geografica Protetta (IGP): 5 milioni di euro;
- filiera ovicaprina: 11 milioni di euro.
Filiera dei vitelli
Alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi, allevato da almeno 4 mesi e macellato in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 nei limiti di spesa di 4 milioni di euro. L’aiuto è riconosciuto in base al numero al numero di vitelli da carne allevati e macellati in Italia, come registrato nella BDN, nel periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022. Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Filiera dei bovini di razze autoctone
Ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella BDN allevati in Italia alla data di inizio presentazione delle domande, è concesso un aiuto fino a 150 euro nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.
I detentori di allevamento di bovini devono alla data di inizio del periodo di presentazione delle domande:
- aver stipulato un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione. Sono ammissibili le imprese agricole di allevamento che hanno stipulato contratti di filiera con strutture commerciali dalle stesse partecipate oppure partecipate dai loro Organismi di Rappresentanza o tecnici. Sono, altresì, ammissibili alla misura le imprese agricole di allevamento che, nell’ambito del rapporto cooperativo/associativo, conferiscono alla propria cooperativa di macellazione o trasformazione i propri animali senza la stipula di un contratto commerciale ma un impegno di conferimento.
oppure
- essere inseriti in Sistemi di Qualità Nazionale (SQN) oppure
- essere aderenti a disciplinari di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di Indicazione Geografica Protetta (IGP).
L’aiuto è riconosciuto per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in Italia e destinati alla macellazione. La definizione “destinati alla macellazione”, non si riferisce alla condizione di transito dall’allevamento al macello, ma attiene alla tipologia di destinazione produttiva. Considerata la finalizzazione complessiva dell’aiuto di cui al comma 4 dell’art. 4, le razze autoctone da prendere in considerazione sono quelle da carne con Libro Genealogico:
- Piemontese,
- Chianina,
- Marchigiana,
- Romagnola,
- Podolica,
- Maremmana.
Il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Filiera ovicaprini
Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra nata e allevata in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022 nei limiti di spesa di 11 milioni di euro. L’aiuto è riconosciuto in base al numero pecore e/o capre nate, allevate in Italia, come registrato nella BDN, nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022. Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Attività obbligatorie del beneficiario
Per accedere all’aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, un codice IBAN valido, e un indirizzo PEC.
Modalità di richiesta dell’aiuto
La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e nella BDN, tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.
Termini di presentazione
La domanda di aiuto può essere presentata dal 28 settembre 2022 entro e non oltre il 14 ottobre 2022.
Erogazione degli aiuti
Il DM 8 luglio 2022 prevede che l’Organismo pagatore AGEA possa eseguire un pagamento in acconto pari all’ottanta percento del contributo spettante dell’importo erogabile, al fine di garantire una rapida liquidità.
Controlli
Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:
- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.
La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l’esecuzione dei seguenti controlli:
- verifica che il richiedente l’aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
- verifica dell’esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica dell’unicità della domanda di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica che i medesimi capi non siano richiesti da più beneficiari;
- verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili.
Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all’aiuto.
Fonte: https://www.ruminantia.it/
Articoli recenti
Torna l’allarme sul prezzo del grano
Aiuti straordinari al comparto zootecnico: ecco come ottenerli
Grano duro, la concimazione in quattro tabelle
Tag
095 509535
info@consorziocrisma.it